Un automobilista, dopo aver causato un sinistro, si rifiuta di fornire i documenti, aggredisce un carabiniere e in seguito accusa falsamente le forze dell'ordine di violenza. La Corte di Cassazione conferma la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e calunnia, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte sottolinea che l'uso di violenza attiva, anche se motivata da ragioni personali, integra pienamente il reato di resistenza, e che una falsa accusa implicante l'abuso d'ufficio costituisce calunnia.
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