Un ex dipendente ha citato in giudizio una società, ora estinta, per ottenere il pagamento di differenze retributive. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha condannato in solido i due ex soci al pagamento. Uno dei soci ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l'ammissibilità di un documento prodotto tardivamente in appello e la valutazione del valore probatorio del verbale ispettivo dell'INPS. La Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che le dichiarazioni contenute in un verbale ispettivo sono liberamente apprezzabili dal giudice e che il ricorrente non aveva interesse a contestare un documento la cui efficacia probatoria era stata limitata solo all'altro socio.
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