Un contribuente siciliano ha richiesto il rimborso imposte terremoto pari al 90% delle tasse versate nel triennio 1990-1992, a seguito del sisma del 1990. L'Agenzia delle Entrate ha opposto il silenzio rifiuto. Dopo le decisioni favorevoli al contribuente nei primi due gradi di giudizio, l'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione. L'Agenzia ha contestato la spettanza del rimborso, sostenendo che il contribuente, in quanto socio amministratore di una società di persone, svolgeva un'attività economica esclusa dalle agevolazioni secondo le norme europee sugli aiuti di Stato. La Corte di Cassazione, ritenendo la questione complessa e non di immediata soluzione, ha emesso un'ordinanza interlocutoria, disponendo il rinvio della causa alla Quinta Sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.
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