Il diritto dei professionisti al rimborso spese forfettario
Quando un professionista riceve l’incarico di progettare o dirigere un’opera fuori dal proprio comune di residenza, ha il pieno diritto di ottenere il pagamento delle proprie competenze e il rimborso delle spese vive sostenute per la trasferta. Molto spesso sorge un forte contrasto tra il cliente e il professionista in merito alla prova di questi esborsi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che per ottenere il rimborso spese forfettario non serve affatto dimostrare l’esatto ammontare di ogni singolo scontrino, pedaggio autostradale o biglietto di viaggio. Questa importante decisione semplifica notevolmente la riscossione dei compensi accessori per ingegneri, architetti e altri professionisti iscritti agli ordini. La pronuncia della Suprema Corte offre una tutela concreta contro le contestazioni pretestuose dei committenti che cercano di evitare il pagamento delle spese di trasferta.
La vicenda: il contrasto sulle spese di trasferta degli architetti
La controversia trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da due architetti. I professionisti avevano richiesto e ottenuto un provvedimento di pagamento contro una società per il saldo delle prestazioni professionali relative alla progettazione e alla direzione dei lavori per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di vino.
La società committente ha proposto opposizione, contestando le somme richieste a titolo di saldo e lamentando presunti errori di progettazione. Il Tribunale ha parzialmente ridotto le pretese dei professionisti, compensando i crediti con i danni riscontrati. Successivamente, la Corte d’Appello ha ridotto ulteriormente l’importo ancora dovuto agli architetti. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che i professionisti non avessero fornito la prova rigorosa delle singole spese di viaggio, vitto e alloggio di cui chiedevano il rimborso. Secondo la Corte d’Appello, la mancanza di un accordo specifico per la forfettizzazione imponeva ai professionisti l’onere di dimostrare l’esatto ammontare di ogni singola uscita. Di conseguenza, gli architetti hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per far valere le proprie ragioni.
Le regole per il calcolo delle spese accessorie dei professionisti
La legge professionale che disciplina le tariffe di ingegneri e architetti stabilisce una netta distinzione tra le diverse voci di compenso. Gli onorari a percentuale coprono le normali spese di ufficio, come la cancelleria, il personale e i disegni. Al contrario, le prestazioni accessorie e i relativi rimborsi per i viaggi, il vitto e l’alloggio devono essere pagati in aggiunta all’onorario principale.
Il professionista ha la facoltà di concordare con il cliente una somma forfettaria per queste spese, entro il limite massimo del sessanta per cento degli onorari a percentuale. Se manca l’accordo con il committente, la misura del compenso forfettario viene determinata direttamente dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza attraverso il visto di congruità sulla parcella. La determinazione dell’Ordine non costituisce un aumento automatico del compenso, ma rappresenta la quantificazione delle spese accessorie che il professionista ha dovuto affrontare per eseguire l’incarico fuori sede.
Le motivazioni della Cassazione sul rimborso spese forfettario
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei professionisti, cassando la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che il rimborso spese forfettario non richiede la prova analitica di ogni singolo esborso.
La natura stessa della liquidazione forfettaria esclude la necessità di presentare i giustificativi di spesa per ogni centesimo speso durante la trasferta. Il professionista deve soltanto dimostrare che un esborso vi sia stato, senza doverne provare l’esatto ammontare. Nel caso specifico, la distanza geografica tra il cantiere e la residenza anagrafica dei professionisti costituisce una prova sufficiente del fatto che gli architetti abbiano dovuto viaggiare e soggiornare fuori sede. La Corte d’Appello ha commesso un errore di diritto pretendendo la prova del preciso ammontare monetario delle spese, ignorando la rilevanza della distanza del cantiere come elemento presuntivo idoneo a giustificare il rimborso.
Le conclusioni sulla semplificazione dei rimborsi professionali
La decisione della Suprema Corte stabilisce un principio fondamentale per la tutela del lavoro autonomo e professionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che dovrà applicare il principio di diritto enunciato e valutare nuovamente la richiesta di rimborso.
Il cliente non può evitare il pagamento dei rimborsi forfettari eccependo la mancanza di scontrini o ricevute dettagliate, qualora sia evidente che il professionista abbia dovuto sostenere dei costi di trasferta per eseguire l’opera. Questa pronuncia semplifica la gestione dei contenziosi tariffari e garantisce una maggiore certezza nella riscossione delle competenze accessorie spettanti a chi svolge attività di progettazione e direzione lavori lontano dal proprio studio. I professionisti possono quindi fare affidamento sulla determinazione dell’Ordine anche in assenza di un accordo scritto preventivo con il committente.
Il professionista deve conservare ogni scontrino per ottenere il rimborso delle spese di trasferta?
No, se si applica il rimborso forfettario è sufficiente dimostrare che la trasferta sia avvenuta, ad esempio provando la distanza tra lo studio e il cantiere, senza dover documentare l’esatto ammontare di ogni singola spesa.
Cosa succede se il cliente non concorda la misura forfettaria delle spese accessorie?
In caso di disaccordo con il committente, la misura del compenso forfettario per le spese accessorie viene determinata dal Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza.
Quali spese rientrano tra quelle rimborsabili forfettariamente per gli architetti?
Rientrano nel rimborso forfettario le spese di viaggio, vitto, alloggio per il tempo passato fuori studio, oltre alle spese di bollo, registro, postali e telefoniche.