Una società di allestimenti luminosi, a seguito di un incendio che ha distrutto il proprio magazzino, ha citato in giudizio la propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento. Le corti di merito hanno respinto la domanda per mancanza di prove sulla quantificazione del danno. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, specificando che la liquidazione equitativa del danno, prevista dall'art. 1226 c.c., non è ammissibile quando l'impossibilità di provare l'esatto ammontare del danno deriva da una negligenza del danneggiato, che non ha fornito la documentazione contabile e probatoria a sua disposizione.
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