Un Lavoratore ha concesso in locazione un immobile a un'Azienda. A seguito di un allagamento causato dalla rottura di un tubo dell'impianto idrovoro, l'Azienda ha subito danni alla merce e ha chiesto il Risarcimento danni immobile locato. Il Tribunale ha condannato il Lavoratore, ritenendolo responsabile della manutenzione. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, rigettando la richiesta dell'Azienda. Ha applicato il principio della "ragione più liquida", ritenendo che l'Azienda non avesse provato adeguatamente l'ammontare effettivo dei danni (il quantum). La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'Appello, stabilendo che il principio della "ragione più liquida" è applicabile anche tra questioni di merito, e ha rigettato il ricorso dell'Azienda, condannandola alle spese.
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