La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da 'L'Imputata', che contestava una precedente condanna per un reato legato alla droga e la quantificazione della pena. Il primo motivo, relativo alla disponibilità della droga, è stato ritenuto nuovo e quindi non esaminabile. Il secondo motivo, sulla recidiva, è stato considerato una mera rivalutazione dei fatti già accertati. Il terzo motivo, sulla quantificazione della pena, è stato giudicato infondato, poiché la decisione era ben motivata secondo l'Art. 133 c.p. Di conseguenza, 'L'Imputata' ha perso l'appello ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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