La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1635/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento. Il motivo del ricorso era la contestazione sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha ribadito che, secondo l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione del patteggiamento è consentita solo per motivi specifici, tra cui non rientra la mera discussione sulla misura della pena concordata tra le parti.
Continua »