Un'azienda editoriale eroga a cinque giornalisti delle somme per la cessazione anticipata del rapporto, qualificandole come incentivo all'esodo per non versare i contributi. L'accordo, però, conteneva anche una rinuncia generale dei lavoratori a qualsiasi pretesa futura. L'Ente Previdenziale ha quindi richiesto il pagamento dei contributi, sostenendo che la natura transattiva dell'accordo prevalesse. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente, stabilendo un principio chiaro: l'esenzione contributiva incentivo all'esodo si applica solo se la somma ha l'esclusiva finalità di incoraggiare l'uscita. Se serve anche a chiudere altre pendenze, diventa retribuzione imponibile e i contributi sono dovuti. L'Azienda ha perso la causa.
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