Un'associazione sanitaria senza scopo di lucro ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2007. L'Agenzia delle Entrate contestava l'indebita riduzione del cuneo fiscale ai fini IRAP e l'indeducibilità di costi IRES per un viaggio religioso del personale. Secondo il fisco, l'ente operava come public utility in regime di concessione e tariffa, requisiti ostativi al beneficio fiscale. Dopo le sconfitte nei primi due gradi di giudizio, l'associazione, nel frattempo fallita, ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, la procedura è stata sospesa poiché il fallimento ha dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023. La Corte ha quindi rinviato la causa per permettere il perfezionamento della tregua fiscale.
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