Un dipendente comunale, assunto come comandante della Polizia municipale, viene rimosso dall'incarico e assegnato ad altri uffici come vigilanza, patrimonio, tributi e commercio. Il lavoratore lamenta un demansionamento nel pubblico impiego e ottiene il risarcimento in appello. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, accogliendo il ricorso del Comune. La Suprema Corte chiarisce che nel lavoro pubblico contrattualizzato vige il principio dell'equivalenza formale: non c'è demansionamento se le nuove mansioni rientrano nella stessa area di inquadramento prevista dal contratto collettivo, a prescindere dalla professionalità concreta acquisita dal dipendente. Inoltre, non si configura alcuno svuotamento di mansioni se il lavoratore svolge compiti effettivi e non viene lasciato in totale inattività. La sentenza viene quindi cassata con rinvio.
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