Una società impugnava un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti. Nel ricorrere in Cassazione, notificava l'atto al Comune tramite PEC, omettendo però di indicare nella relata che l'indirizzo del destinatario era estratto da un pubblico elenco. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha dichiarato la nullità della notifica telematica per violazione delle norme procedurali. Tuttavia, non ritenendo la notifica inesistente, ha concesso alla società un termine perentorio per rinnovarla correttamente, rinviando la causa a nuovo ruolo.
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