Un contribuente ha impugnato una sentenza tributaria di secondo grado. Tuttavia, la notifica del ricorso in Cassazione all'Agenzia delle Entrate è risultata viziata, poiché l'avvocato ha omesso di specificare da quale pubblico elenco avesse estratto l'indirizzo PEC del destinatario. La Corte di Cassazione, rilevando d'ufficio il vizio, ha dichiarato la notifica telematica nulla. Anziché rigettare il ricorso, ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notifica entro 60 giorni, sanando così il vizio procedurale e rinviando la causa a nuovo ruolo.
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