La Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di soppressione di testamento a carico di un individuo che aveva occultato un secondo testamento olografo del defunto, ritenendolo espressione di una volontà viziata. La sentenza chiarisce che l'occultamento di un atto testamentario, impedendone la pubblicazione e la conoscenza agli eredi, integra il reato previsto dall'art. 490 c.p., indipendentemente dalle convinzioni personali dell'agente sulla validità dell'atto. La Corte ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni dell'imputato, basando la condanna su una conversazione registrata in cui ammetteva di possedere il secondo testamento e di non averlo consegnato al notaio.
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