Un professionista legale, condannato in via definitiva per calunnia, ha proposto istanza di revisione del giudicato presentando come prove nuove una registrazione fonica e visure immobiliari. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, rilevando che tali elementi non possedevano la forza probatoria necessaria per scardinare la precedente condanna. La registrazione, lungi dal dimostrare l'innocenza, confermava la consapevolezza del legale circa le proprie inadempienze professionali, mentre le visure non coprivano l'intero spettro delle violazioni contestate.
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