Nel contesto di un rapporto di agenzia, un Agente ha interrotto la collaborazione per giusta causa, accusando la Società Preponente di aver violato il suo diritto di esclusiva e gli obblighi informativi. La Società aveva venduto direttamente spazi pubblicitari online (banner) a diversi clienti, spacciandoli per omaggi gratuiti legati a una guida cartacea per evitare di pagare le provvigioni dovute all'Agente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Società Preponente, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno stabilito che anche i banner promozionali sul sito web rientravano nell'esclusiva dell'Agente e che la Società ha violato i doveri di trasparenza non rispondendo alle richieste di chiarimento dell'Agente. Di conseguenza, l'Agente vince la causa e ha diritto al risarcimento, mentre la Società deve pagare le spese legali.
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