Il Tribunale di Roma ha disposto, fuori udienza, il rinvio del processo su richiesta della Procura. L'Imputato ha proposto un ricorso per cassazione per abnormità, sostenendo che la decisione fosse illegittima perché presa senza consultare la difesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'ordinanza di rinvio è un provvedimento puramente ordinatorio, volto a gestire i tempi del processo, e non ha natura decisoria. Di conseguenza, non è impugnabile direttamente né può considerarsi abnorme, poiché non determina alcuna paralisi del procedimento. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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