Una società a responsabilità limitata ha contestato la sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato il suo fallimento. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale dei giudici locali, sostenendo di aver trasferito anni prima la propria sede legale in un'altra città. I giudici di merito hanno tuttavia respinto l'eccezione, rilevando che il centro reale delle decisioni, le assemblee dei soci, la conservazione della contabilità e i locali operativi erano rimasti nella sede originaria. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, ribadendo un principio fondamentale: la competenza territoriale per il fallimento appartiene al tribunale del luogo in cui l'impresa esercita la gestione direttiva e amministrativa concreta. Il mero recapito postale o la sede statutaria fittizia non superano l'effettività della sede aziendale.
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