La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione e di sua moglie contro un provvedimento di dissequestro beni a favore di un terzo. La Corte ha chiarito che, secondo il Codice Antimafia, solo il Pubblico Ministero può impugnare la revoca del sequestro. Gli interessati devono far valere le proprie ragioni nell'ambito del procedimento principale di confisca o, in subordine, in sede di esecuzione, ma non possono opporsi autonomamente al solo atto di dissequestro parziale.
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