Confisca denaro patteggiamento: la Cassazione fissa i paletti sulla motivazione
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 18458/2025, è intervenuta su un tema di grande rilevanza pratica: la confisca denaro patteggiamento per reati in materia di stupefacenti. La decisione chiarisce che il provvedimento ablatorio non può essere automatico né basarsi su una motivazione generica, ma richiede la prova di un nesso diretto tra la somma sequestrata e l’attività illecita.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza. L’imputato aveva concordato una pena di un anno e tre mesi di reclusione per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità). Oltre alla pena detentiva, il giudice aveva disposto la confisca non solo della sostanza stupefacente, ma anche di denaro e altri beni, giustificandola con la necessità di ‘prevenire il suo reimpiego in illeciti’.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando unicamente l’illegalità della confisca del denaro. La difesa ha sostenuto che, trattandosi di una fattispecie attenuata, la confisca avrebbe potuto essere disposta solo ai sensi dell’art. 240 del codice penale, che richiede la prova della provenienza illecita del bene. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non aveva fornito alcuna prova che il denaro sequestrato fosse il profitto del reato contestato.
Analisi della Cassazione sulla confisca denaro patteggiamento
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato nel merito, annullando la sentenza limitatamente alla confisca del denaro.
In primo luogo, ha ribadito l’ammissibilità del ricorso. Citando una fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (sent. Savin ed altri, 2019), la Corte ha confermato che le misure di sicurezza, come la confisca, non coperte dall’accordo di patteggiamento, possono essere impugnate in Cassazione anche per vizio di motivazione.
Le Motivazioni
Nel merito, la Cassazione ha censurato la motivazione del giudice di primo grado. La norma di riferimento per questo tipo di reato è l’art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. 309/1990, che impone la confisca delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato. La sentenza impugnata, invece, aveva giustificato la confisca del denaro con una formula generica e preventiva, ossia per ‘prevenirsi il suo reimpiego in illeciti’.
Secondo la Corte, questa motivazione è insufficiente. Non basta affermare che il denaro potrebbe essere usato per commettere altri reati; il giudice deve accertare e spiegare perché quella specifica somma di denaro sia da considerare il risultato diretto dell’attività di spaccio per cui si è proceduto. In assenza di tale nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, la confisca diventa illegittima, poiché si trasforma in una misura basata su un mero sospetto e non su un accertamento giudiziale.
Le Conclusioni
La sentenza stabilisce un principio di garanzia fondamentale. La confisca denaro patteggiamento non è una conseguenza automatica della condanna. Il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione puntuale e specifica che dimostri il collegamento diretto tra la somma sequestrata e l’illecito contestato. Una motivazione vaga, fondata sulla presunta pericolosità futura, non soddisfa i requisiti di legge e rende il provvedimento ablatorio illegittimo. La decisione impone quindi ai giudici di merito un maggior rigore nell’accertare i presupposti della confisca, anche nel contesto di un rito ‘semplificato’ come il patteggiamento.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una misura di sicurezza come la confisca disposta in una sentenza di patteggiamento?
Sì, è possibile se la misura di sicurezza non ha formato oggetto dell’accordo tra le parti. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tali casi, la statuizione è impugnabile anche per vizio di motivazione.
In un caso di patteggiamento per reati di droga, la confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato è automatica?
No. La confisca del denaro non è automatica ma deve essere specificamente ordinata e motivata dal giudice. È necessario che venga dimostrato che il denaro costituisce il profitto o il prodotto del reato per cui si procede.
Quale tipo di motivazione è necessaria per giustificare la confisca del denaro in questi casi?
Una motivazione generica, come quella di ‘prevenire il reimpiego del denaro in attività illecite’, è considerata insufficiente. Il giudice deve fornire una motivazione specifica che accerti il nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro e il reato contestato.