La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di diffamazione aggravata a carico di una donna che, all'interno di un gruppo Facebook con oltre duemila iscritti, aveva ripetutamente definito "bimbominkia" un noto attivista animalista. La difesa invocava il diritto di critica e la provocazione, sostenendo che il termine non fosse gravemente offensivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l'uso di tale epiteto sui social network supera il limite della continenza, trascendendo in mero scherno e derisione volti ad additare la vittima come mentalmente ipodotata. Inoltre, la diffusione del messaggio a un pubblico così vasto esclude la particolare tenuità del fatto. Di conseguenza, l'imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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