In un caso di operazioni inesistenti, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato un avviso di accertamento IVA. La Corte ha ribadito che spetta all'Amministrazione Finanziaria provare, anche tramite presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza o la colpevole ignoranza dell'acquirente. Una volta fornita tale prova, l'onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare di aver agito con la massima diligenza. I giudici di merito avevano errato nel non valutare correttamente gli indizi gravi presentati dall'Agenzia, invertendo di fatto l'onere della prova.
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