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Prova Presuntiva — Anno 2022

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43 provvedimenti applicano questo termine

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Provvedimenti

Operazioni soggettivamente inesistenti: Fisco batte finta buona fede
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società commerciale la partecipazione a una frode carosello nel settore della telefonia, contestando la detrazione IVA e la deduzione dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti. I giudici d'appello avevano dato ragione alla società, ritenendo che avesse realmente acquistato la merce a prezzi di mercato e che mancasse la prova di un accordo fraudolento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per negare la detrazione IVA, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche tramite indizi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode usando l'ordinaria diligenza. Inoltre, per dedurre i costi di tali operazioni, il giudice deve verificare i requisiti generali di effettività e inerenza. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Operazioni soggettivamente inesistenti: i pagamenti non salvano
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'indebita detrazione dell'Iva per operazioni soggettivamente inesistenti legate all'acquisto di autoveicoli. Il giudice d'appello aveva dato ragione alla contribuente, ritenendo non applicabile la responsabilità solidale e considerando la regolarità dei pagamenti come prova sufficiente della sua buona fede. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che la regolarità dei pagamenti e della contabilità non basta a smentire gli indizi di frode forniti dall'amministrazione, come la totale assenza di una struttura organizzativa del fornitore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione dei fatti.
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Contratto di ormeggio: barca affondata ma nessun risarcimento
Il Proprietario di un'imbarcazione chiede il risarcimento dei danni per l'affondamento del proprio natante, avvenuto a causa di forti piogge mentre era ormeggiato presso il pontile del Gestore. Il Proprietario sostiene che il personale del Gestore abbia scollegato il cavo elettrico delle pompe di sentina. La Corte d'Appello rigetta la domanda evidenziando che il contratto di ormeggio escludeva espressamente l'obbligo di custodia. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Proprietario. La Suprema Corte ribadisce che, nel contratto di ormeggio, l'eventuale obbligo di custodia deve essere provato da chi lo invoca. Poiché il contratto escludeva espressamente la custodia e poneva le operazioni di collegamento elettrico a carico del conduttore, il Gestore non è responsabile del danno.
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