L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una Società Sportiva un sistema di sponsorizzazioni fittizie realizzato tramite intermediari fittizi (società cartiere) per gli anni dal 2005 al 2007, recuperando a tassazione Ires, Irap e Iva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società Sportiva, confermando la legittimità dell'accertamento basato su prove presuntive gravi, precise e concordanti. La Suprema Corte ha chiarito che non sussiste doppia imposizione se l'imposta viene richiesta a soggetti diversi a fronte di titoli differenti (da un lato il disconoscimento dei costi dello sponsor, dall'altro i ricavi in nero della società sportiva). Inoltre, è stata confermata la tardività del ricorso originario per l'anno 2005, poiché la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza postale. La Società Sportiva perde la causa ed è condannata a pagare le spese di giudizio.
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