La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna, focalizzandosi sulla fallita prova d'alibi. Il ricorrente lamentava vizi di motivazione riguardo alla propria responsabilità penale, ma gli Ermellini hanno chiarito che tali doglianze, essendo di puro fatto, non sono ammissibili in sede di legittimità. La Corte d'appello aveva correttamente motivato l'attendibilità della persona offesa e l'insufficienza degli orari forniti per la prova d'alibi, giudicati non incompatibili con la commissione del reato.
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