La Corte di Cassazione ha stabilito che la confisca di una patente di guida, materialmente autentica ma ottenuta presentando documenti falsi, rientra nella categoria della confisca facoltativa. Di conseguenza, tale misura non può essere disposta dal giudice in sede di esecuzione, ma solo dal giudice di cognizione con la sentenza di condanna. Il caso riguardava un cittadino il cui procedimento penale si era concluso per prescrizione, ma per il quale era stata comunque ordinata la confisca della patente. La Corte ha annullato l'ordinanza, specificando però che il giudice del rinvio dovrà valutare se il richiedente abbia un diritto legittimo alla restituzione del documento.
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