La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente lamentava il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma la Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, questo motivo non rientra più tra quelli consentiti per impugnare un patteggiamento. L'impugnazione è limitata ai casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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