La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47736/2024, ha stabilito che l'istituto della revisione non è applicabile alle sentenze di proscioglimento, neanche quando queste comportino l'applicazione di una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale. Il caso riguardava un soggetto assolto per vizio totale di mente ma sottoposto a ricovero in casa di cura. La Corte ha ribadito che la revisione è un rimedio straordinario riservato esclusivamente al 'condannato' per rimuovere gli effetti di un giudicato di condanna, e non di assoluzione. Di conseguenza, la questione sulla 'revisione proscioglimento' è stata respinta, confermando che l'assenza dello status di condannato preclude l'accesso a tale strumento processuale.
Continua »