La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da quattro imputati contro la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva applicato la pena concordata per i reati di furto aggravato e ricettazione. I ricorrenti lamentavano vizi di motivazione sulla pena e sulla ricostruzione dei fatti. La Suprema Corte ha chiarito che i limiti ricorso patteggiamento imposti dall'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale consentono l'impugnazione solo per motivi tassativi, come l'espressione della volontà, il difetto di correlazione, l'erronea qualificazione giuridica o l'illegalità della pena. Poiché le contestazioni dei ricorrenti riguardavano la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza, i ricorsi sono stati respinti con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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