Il Tribunale di Bergamo applicava all'Imputato, tramite patteggiamento, la pena di tre anni di reclusione e una multa di 14.000 euro. L'Imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata motivazione del giudice sulla sussistenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità. La Corte ha chiarito che, in caso di patteggiamento, l'impugnazione che lamenti l'omessa verifica delle cause di non punibilità è inammissibile se non indica specificamente le ragioni concrete che avrebbero dovuto imporre l'assoluzione. Di conseguenza, si è configurata l'inammissibilità ricorso patteggiamento, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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