L'Imputato ha concordato un patteggiamento a due anni di reclusione e ottomila euro di multa per reati di droga. Successivamente, ha proposto un ricorso per cassazione contro patteggiamento, lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, i motivi per impugnare una sentenza di patteggiamento sono tassativi e limitati a vizi della volontà, difformità tra richiesta e sentenza, errore di qualificazione giuridica o illegalità della pena. La generica contestazione sulla motivazione non rientra in questi casi. Di conseguenza, l'imputato ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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