Gli Imputati, condannati per spaccio di lieve entità in concorso, hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento immediato dopo aver concordato la pena in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice. Non si possono contestare motivi già rinunciati o la mancata applicazione del proscioglimento immediato, a meno che la pena applicata non sia illegale. Di conseguenza, gli imputati hanno perso il ricorso e sono stati condannati a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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