L'Imputato ha concluso il giudizio di secondo grado richiedendo il concordato in appello, pattuendo la pena con la Procura Generale e rinunciando ai motivi di gravame. In seguito, l'Imputato ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando l'assenza di motivazione circa l'eventuale proscioglimento immediato o la sussistenza di aggravanti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto il concordato in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare sulle cause di non punibilità né sulla misura della pena concordata. L'accordo vincola il processo ai soli punti concordati. L'Imputato perde definitivamente il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
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