Un cittadino, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di lesioni personali aggregate ai danni di un'altra persona, aveva proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la difesa dell'imputato ha comunicato il decesso del proprio assistito. Di fronte alla prova della morte del ricorrente, la Suprema Corte ha preso atto della cessazione della punibilità statuendo l'estinzione del reato per morte dell'imputato. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, chiudendo definitivamente il procedimento penale ai sensi degli articoli 150 del codice penale e 129 del codice di procedura penale.
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