La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per tentata rapina. Il ricorso era basato sulla mancata valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per un proscioglimento immediato. La Corte ribadisce che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tale motivo di ricorso patteggiamento è espressamente precluso, confermando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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