Una società di distribuzione del gas, dopo la scadenza del contratto con un Comune, era obbligata per legge a continuare il servizio in attesa di una nuova gara. La società si rifiutava di pagare il canone di concessione, ritenendolo ingiusto per un'attività ridotta alla sola gestione ordinaria. La Corte di Cassazione ha stabilito che il pagamento del **canone di concessione in proroga** è sempre dovuto, anche dopo la scadenza del contratto. La legge, infatti, lo impone. Tuttavia, l'azienda non è senza tutele: può chiedere una revisione delle condizioni economiche del contratto o un risarcimento danni al Comune per i ritardi nell'indire la nuova gara, ma non può semplicemente smettere di pagare il canone.
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