La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20505/2024, ha stabilito che il periodo di lavoro svolto in somministrazione non si cumula con il successivo contratto a tempo determinato ai fini del calcolo del limite di 12 mesi, superato il quale la proroga del contratto a termine necessita di una causale. Il cumulo è previsto solo per il tetto massimo di durata di 24 mesi. Di conseguenza, una proroga è legittima e acausale se il contratto a termine, inclusa la proroga stessa, non supera i 12 mesi, indipendentemente da un precedente rapporto di somministrazione.
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