La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 419/2025, ha stabilito che una serie di cambiali, sebbene prescritte per l'azione cambiaria diretta, conservano la loro validità come promessa di pagamento. Questa qualificazione dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto sottostante e sposta sul debitore il compito di dimostrare l'inesistenza del debito. La Corte ha rigettato il ricorso del debitore, il quale contestava l'irregolarità fiscale dei titoli e invocava una prescrizione più breve, confermando che l'azione basata sulla promessa di pagamento si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
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