Il Tribunale di Sorveglianza concedeva a un detenuto la misura alternativa della semilibertà per svolgere attività di volontariato come cuoco. Il Procuratore Generale impugnava il provvedimento, contestando la mancata valutazione della pericolosità sociale del soggetto, legata a vecchi procedimenti per reati associativi e a presunti legami con la criminalità organizzata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'accusa. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato correttamente la decisione: i reati contestati risalivano a oltre vent'anni prima, il detenuto aveva mostrato un eccellente percorso rieducativo e l'attività di volontariato proposta era idonea al reinserimento. La Cassazione ha ribadito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e completa.
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