Un condannato per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti si è visto negare le pene sostitutive a causa del suo curriculum criminale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ritenendo il ricorso inammissibile. La sentenza stabilisce che, sebbene i precedenti penali da soli non siano sufficienti per negare il beneficio, il loro numero, la loro natura e la loro vicinanza nel tempo, uniti alla gravità concreta del fatto, possono legittimamente fondare una prognosi negativa sulla rieducazione del condannato e giustificare il mantenimento della pena detentiva.
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