Una società operante nel settore dell'impiantistica ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 per IRES, IRAP e IVA, scaturito da presunte operazioni di sovrafatturazione. La controversia verteva principalmente sulla legittimità del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penali. La Corte di Cassazione ha confermato che il raddoppio dei termini opera per IRES e IVA qualora sussista l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'esito del processo penale. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso limitatamente all'IRAP, stabilendo che per tale imposta non è applicabile l'estensione dei termini poiché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
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