Il Tribunale di sorveglianza ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale a un condannato per bancarotta, evidenziando i suoi numerosi precedenti penali e una recente custodia cautelare per traffico illecito di rifiuti. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'assenza della relazione dell'ufficio di esecuzione penale esterna e una valutazione errata della sua condotta. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la gravità dei reati e la pendenza di gravi misure cautelari precludono la prognosi favorevole di reinserimento sociale. Di conseguenza, la mancanza della relazione tecnica non invalida il diniego se gli elementi documentali già dimostrano l'inidoneità della misura alternativa.
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