La Corte di Cassazione ha confermato l'esclusione dallo stato passivo del credito vantato da un professionista attestatore per l'attività svolta in un concordato preventivo poi dichiarato inammissibile. Il Tribunale aveva accertato un grave inadempimento del professionista, il quale non aveva rilevato criticità fondamentali del piano, come il compimento di atti non autorizzati e l'assenza di un'analisi analitica dei flussi di cassa. La Suprema Corte ha ribadito che, a fronte di una specifica contestazione di inadempimento sollevata dalla curatela, spetta al professionista attestatore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e la diligenza prestata.
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