Una proprietaria ha citato in giudizio il direttore dei lavori per ricalcolare il compenso professionale dovuto per la ristrutturazione di alcuni immobili. Il professionista ha risposto chiedendo il pagamento del saldo residuo. Solo in appello, e poi in Cassazione, la donna ha cercato di dimostrare l'avvenuto pagamento presentando una fattura quietanzata direttamente al consulente tecnico d'ufficio (CTU) durante un sopralluogo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la produzione tardiva documenti non è ammessa. Anche se si tratta di una prova di pagamento, i documenti devono essere depositati entro i termini di legge stabiliti per le prove, e non possono essere consegnati direttamente al perito del giudice per aggirare le scadenze processuali.
Continua »