Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro, sostenendo la mancata notifica dell'avviso di liquidazione. In primo grado, il ricorso era stato accolto poiché l'Agenzia delle Entrate aveva depositato le prove della notifica oltre i termini. Tuttavia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ribaltato la decisione, ammettendo la produzione documenti in appello da parte dell'ufficio fiscale. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di tale operato, precisando che per i giudizi instaurati prima della riforma del 2024, l'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 consente il deposito di nuovi documenti in secondo grado, anche se già esistenti o prodotti tardivamente in precedenza. Il ricorso del contribuente è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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