La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate riguardante la produzione documenti appello tributario. Il caso nasce dall'annullamento di un avviso di accertamento per presunto difetto di sottoscrizione, poiché la delega del funzionario risultava scaduta. In secondo grado, l'Ufficio aveva prodotto un ordine di servizio che provava la proroga della delega, ma i giudici lo avevano ritenuto inammissibile. La Suprema Corte ha invece ribadito che, per i giudizi instaurati prima della riforma del 2023, l'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 consente liberamente il deposito di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al primo grado.
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