Un cittadino straniero ha presentato ricorso in Cassazione contro il diniego della protezione internazionale da parte del Tribunale. La Suprema Corte ha esaminato la validità della delega difensiva, rilevando un vizio formale insanabile. L'avvocato ha utilizzato la semplice formula «è autentica» per validare la firma del cliente, omettendo di asseverare specificamente che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La legge speciale sulla protezione internazionale impone al difensore di certificare espressamente la posteriorità temporale della delega. In mancanza di questa specifica attestazione, la procura speciale nel ricorso per cassazione è priva dei requisiti di validità. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il richiedente al raddoppio del contributo unificato.
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