Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione il diniego della protezione internazionale emesso dal Tribunale. Successivamente alla discussione della causa ma prima della decisione finale, il richiedente ha depositato un formale atto di rinuncia agli atti del giudizio. I Supremi Giudici hanno rilevato una grave irregolarità formale nella procura speciale rilasciata all'avvocato, la quale non rispettava le prescrizioni speciali di legge e avrebbe comportato l'inammissibilità del ricorso. Nonostante questo vizio insanabile, la Suprema Corte ha stabilito che la rinuncia al ricorso per cassazione prevale sempre sui vizi processuali preesistenti. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il contenzioso senza condanna alle spese per mancata difesa del Ministero.
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