La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di alcune società, terze rispetto a un'indagine penale, i cui beni erano stati sequestrati. Il motivo della decisione risiede in un vizio di forma: il difensore aveva agito senza la necessaria procura speciale del terzo interessato. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: per impugnare un provvedimento a nome di un soggetto terzo non indagato, non è sufficiente il mandato generale ricevuto per i gradi precedenti. È indispensabile un atto specifico, la procura speciale, che autorizzi espressamente l'avvocato a presentare ricorso in Cassazione. In sua assenza, l'impugnazione viene respinta senza nemmeno entrare nel merito della questione.
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