Un Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione contro il rifiuto della sua domanda di asilo, protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso per procura. Questo è avvenuto perché la procura alle liti, il documento che autorizza l'avvocato a rappresentare il Lavoratore, presentava un difetto. In particolare, mancava la data o la certificazione che attestasse la sua creazione dopo la notifica del provvedimento impugnato. La Corte ha chiarito che, in questi casi, la procura è nulla e non semplicemente inesistente. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito, e al Lavoratore è stato richiesto il versamento di un ulteriore contributo unificato.
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